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Il futuro di Internet Les jeux sont
faits
Roma
- Il 14 gennaio scorso, il Ministro Sandro Bondi ed il Prof. Mauro
Masi nell'annunciare l'avvenuto insediamento del Comitato tecnico
contro la pirateria digitale e multimediale avevano rassicurato il
mondo della cultura digitale, promettendo che il Comitato avrebbe
lavorato di concerto con il "popolo della Rete" e che le soluzioni
elaborate non sarebbero state, in nessun caso, "persecutorie" o
limitative dei diritti degli utenti.
A leggere il testo della bozza di disegno di legge predisposta dalla
SIAE e destinata ad essere discussa in seno al Comitato
antipirateria, le affermazioni fatte in conferenza stampa il 14
gennaio sembrano poter essere etichettate con due semplici parole:
ipocrisia di Stato. Ciò, naturalmente, salvo che nelle prossime ore
il Comitato prenda le distanze dal contenuto del documento
pubblicato nei giorni scorsi da Altroconsumo. La bozza di disegno di
legge, infatti, fa sorgere il dubbio che l'istituzione del Comitato
serva solo a "ratificare e legittimare" decisioni di politica
legislativa in realtà già assunte nelle stanze dei bottoni. Così,
d'altro canto, si giustificherebbe il proposito annunciato dal Prof.
Masi di concludere i lavori in soli 60 giorni su una materia tanto
complessa che ha impegnato i cugini francesi - alfieri oltranzisti
della antipirateria old style - per oltre un anno.
Trovano così una prima conferma le preoccupazioni manifestate da
associazioni di categoria ed addetti ai lavori nella lettera aperta
- rimasta priva di risposta - indirizzata al Ministro Bondi ed al
Prof. Masi all'indomani della notizia dell'istituzione del nuovo
comitato tecnico antipirateria: qualcuno nel Palazzo ritiene che il
futuro della Cultura digitale sia un affare sul quale possono essere
assunte decisioni tanto importanti senza bisogno di sentire quanti
ogni giorno contribuiscono alla produzione e distribuzione di
contenuti culturali nel nostro Paese o alla loro fruizione.
Sarà difficile, domani, prendere sul serio le audizioni che il
coordinatore del Comitato ha annunciato di voler aprire e sarà
difficile credere che qualcuno nel Palazzo sia realmente
intenzionato ad ascoltare gli addetti ai lavori, i consumatori e le
associazioni di categoria. Sarebbe, d'altro canto sbagliato, in
questo momento, cedere alla tentazione di non riconoscere neppure il
beneficio del dubbio al Comitato circa le intenzioni che lo animano
e, quindi, mi sembra opportuno analizzare più da vicino la bozza e
sottolineare sin d'ora quali sono gli aspetti della stessa che non
possono essere, in nessun caso, condivisi. Se il testo del disegno
di legge riflette solo la volontà del vecchio intermediario dei
diritti e non anche quella del Comitato, non sarà difficile al Prof.
Masi prenderne le distanze, dando, così, prova di autonomia,
indipendenza e reale convincimento che la cultura - soprattutto
nell'era digitale - costituisce il più prezioso dei beni comuni.
Proviamo, quindi, ad analizzare più da vicino il disegno di legge.
(A) L'art. 1 della bozza, apparentemente, ribadisce un principio
ovvio, quello secondo cui "L'immissione e la fruizione delle opere
dell'ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata
dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente
legge".
A pensar male, tuttavia, in certi casi, non si fa peccato e, dunque,
il riferimento alla immissione e fruizione anche di semplici "parti
di opere" fa sorgere il sospetto che, per questa via, si intenda
escludere alla radice la possibilità di porre, finalmente, mano al
tema delle libere utilizzazioni legittimando, ad esempio, la
circolazione di porzioni di opere prive di autonomia creativa e la
cui fruizione è palesemente inidonea a porsi in competizione con la
fruizione dell'opera originaria.
È una questione particolarmente delicata in relazione alle opere
digitali di arte derivata: remix e mash-up.
Se così fosse sarebbe una vergogna nella vergogna, perché con
l'alibi dell'enforcement si introdurrebbero nell'Ordinamento
ulteriori limiti e legacci alla creatività digitale di cui davvero
non si avverte il bisogno e sui quali, d'altro canto, non può dirsi
raggiunta alcuna conclusione univoca e consolidata.
(B) L'art. 2 della bozza di disegno di legge ha tutto il sapore di
una "disposizione-contentino" priva di concreta attuabilità e, in
ogni caso, scritta da chi, evidentemente, ignora le dinamiche di
circolazione dei prodotti culturali nel contesto digitale e
telematico. Che significa che "lo Stato incentiva la realizzazione
di piattaforme telematiche per l'immissione e la fruizione legittime
e gratuite di opere dell'ingegno"?
Si stanno promettendo finanziamenti a chiunque si impegni a
realizzare nuovi user genereted content, ponendo a disposizione del
pubblico gratuitamente contenuti protetti da diritto d'autore?
Difficile credere che sia così e, in ogni caso, il problema non è
creare nuove piattaforme ma disciplinare in modo serio ed equo la
circolazione dei contenuti digitali e l'accesso ai prodotti
culturali in Rete senza pretendere di modificarne morfologia e
struttura.
I titolari dei diritti devono essere obbligati a rendere disponibili
attraverso le piattaforme digitali e telematiche i propri prodotti
culturali a condizioni economiche e temporali concorrenziali
rispetto all'immissione dei medesimi prodotti nei circuiti
tradizionali con modalità tali da facilitarne, quanto più possibile,
l'accesso ai consumatori.
(C) L'art. 3 della bozza di disegno di legge contiene una delega
legislativa sostanzialmente "in bianco" al Governo per il varo entro
18 mesi di una nuova legge antipirateria.
Si tratta di una scelta inopportuna e prima ancora incostituzionale.
La materia - si sta discutendo del futuro della cultura nel nostro
Paese - è tale da richiedere una discussione quanto più ampia
possibile in Parlamento e l'enucleazione di limiti e confini precisi
e circoscritti della delega da attribuirsi al Governo. Solo così ci
si potrà porre al riparo dal rischio che nelle stanze dei bottoni
prevalgano gli interessi dei soliti noti su quello generale
all'ottimizzazione della circolazione dei contenuti digitali.
(D) I singoli criteri cui, secondo l'estensore del disegno di legge,
dovrebbe attenersi il Governo sono, nella più parte dei casi,
semplici petizioni di principio e, in altre occasioni, autentici
attentati alla libertà di manifestazione del pensiero e di
condivisione di cultura nello spazio telematico.
Andiamo con ordine.
I criteri di cui alle lettere a), b), c), e) e f) non fissano alcun
principio idoneo ad orientare il Governo nell'esercizio della delega
legislativa più di quanto non faccia la nostra Carta costituzionale,
nel senso che ogni intervento normativo contrario a detti principi
sarebbe semplicemente costituzionalmente illegittimo.
Attraverso il criterio di cui alla lettera d) si mira, invece, ad
introdurre nel nostro Ordinamento un principio che - oltre a porsi
in aperto contrasto con il vigente quadro normativo europeo -
produrrebbe effetti dirompenti. Si prevede, infatti, che il Governo
nell'esercizio delle delega dovrà attribuire "specifici profili di
diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all'operato
dei prestatori di servizi della società dell'informazione".
L'espressione "prestatore dei servizi della società
dell'informazione" è ambigua in quanto essa si riferisce ad una
categoria generale enucleata dal legislatore europeo nella quale
rientrano anche gli intermediari della comunicazione che, tuttavia,
sono sottratti per legge da qualsivoglia obbligo di sorveglianza sui
contenuti immessi in Rete dai propri utenti e, conseguentemente, da
qualsivoglia responsabilità. Se si vuole effettivamente promuovere
la circolazione di contenuti digitali nel cyberspazio occorre
salvaguardare tale fondamentale principio di civiltà giuridica e,
anzi, ridefinire i confini della categoria degli "intermediari della
comunicazione" in ragione del tempo ormai trascorso da quando il
legislatore europeo (2000) e quello nazionale (2003) hanno
affrontato la questione.
Come insegna la storia moderna, imporre qualsivoglia genere di
responsabilità in capo agli intermediari della comunicazione
significa indurre tali soggetti a porre in essere - a propria tutela
- forme di censura privata e limitazione nella diffusione al
pubblico di cultura digitale.
Chi rompe, paga, recita il vecchio proverbio.
Sono, pertanto, gli utenti che dovessero violare gli altrui diritti
d'autore a doverne pagare le conseguenze alla stregua, peraltro, di
un quadro sanzionatorio già esistente e non certamente tenero.
Il criterio di cui alla lettera g) sembra destinato ad imporre al
Governo di estendere - anziché ridimensionare o, addirittura
eliminare come da più parti richiesto - il monopolio della vecchia
SIAE sul mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore anche nel
contesto digitale.
Si tratta di un'aspirazione anacronistica che appesantirebbe e
limiterebbe - sia sotto un profilo economico che burocratico - la
circolazione dei contenuti digitali nello spazio telematico.
Per quanto concerne la previsione di cui alla lettera h) sembrano
valere considerazioni analoghe a quelle già fatte in relazione alla
previsione di cui alla lettera d): tutti i prestatori dei servizi
della società dell'informazione - intermediari della comunicazione
inclusi - vengono trasformati in "sceriffi della Rete" con la
missione di controllare e rendicontare in ordine alla circolazione
dei contenuti digitali protetti da diritto d'autore.
Non è, e non può essere questo, il ruolo di chi ha scelto di
limitarsi ad intermediare altrui prodotti culturali.
Il criterio di cui alla lettera i) costituisce un'autentica
dichiarazione di guerra alla libertà di manifestazione del pensiero
in Rete e mira a reintrodurre, nello spazio telematico e nel secolo
della Rete, un istituto proprio dei più antichi regimi autoritari
quale quello della censura: un controllo da parte di un'Autorità
governativa (e quindi politica) circa la conformità ai principi
dell'ordine pubblico e del buon costume dei contenuti immessi nelle
piattaforme telematiche.
Si tratta di ruoli e funzioni sin qui egregiamente svolti
dall'Autorità giudiziaria in ossequio al principio di indipendenza
dei poteri dello Stato.
Guai se domani un'Autorità di governo dovesse ritenere contraria
all'ordine pubblico la diffusione su YouTube del video di una
manifestazione contraria a proprie iniziative o progetti; sarebbe la
fine della Rete come spazio di condivisione libera di pensieri,
informazioni ed idee.
Non si vede, peraltro, cosa tale previsione abbia a che vedere con
il diritto d'autore e l'antipirateria.
Il criterio di cui alla lettera l) sembra, infine, essere quello
attraverso il quale si intende "staccare" una "delega in bianco" al
Governo per il recepimento nel nostro Ordinamento di soluzioni alla
francese: nuove sanzioni civili, amministrative e, nei casi più
gravi, anche penali per eventuali violazioni dei diritti d'autore in
ambito telematico.
Si è già scritto molto sull'inammissibilità, nel nostro ordinamento,
di soluzioni che prevedano sanzioni sproporzionate rispetto alla
violazione posta in essere quale, certamente, sarebbe l'idea di
disconnettere dal mondo chiunque violi gli altrui diritti
patrimoniali. Nella società dell'informazione un cittadino
disconnesso è un cittadino privato dell'esercizio dei più elementari
diritti civili e politici.
Ci sarebbe ancora molto da scrivere sulla sciagurata iniziativa
legislativa che la SIAE sembra intenzionata a proporre al Comitato
di far sua ma, prima di farlo, è il caso di aspettare che il Prof.
Masi o il Ministro Bondi prendano pubblicamente le distanze in modo
chiaro ed inequivoco dall'idea di suggerire al Governo soluzioni
quali quelle contenute nella bozza di disegno di legge.
È una grande opportunità per il Governo di dimostrare di aver ben
compreso il valore della Cultura nella società dell'informazione.
Saprà coglierla? Certamente la Rete, se così non sarà, saprà reagire
e difendere se stessa dal vecchio che, in una corsa contro la
storia, vorrebbe "colonizzare" il nuovo.
Guido Scorza
www.guidoscorza.it
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
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